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AVVISO ALLA CLIENTELA

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 21 agosto 2024 “Primi interventi urgenti 
di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 
30 giugno 2024 nel territorio dei comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di 
Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città Metropolitana di Torino, dei comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della provincia del Verbano-Cusio Ossola e dei comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della provincia di Vercelli (Ordinanza n. 1096)” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 30 agosto 2024).


In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 dell’Ordinanza sopra richiamata, si informa la Spettabile Clientela che è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui. 


Si segnala altresì che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2025 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it) e sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2025 – è stato prorogato “di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città Metropolitana di Torino, dei comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della provincia di Vercelli.”


CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI


I soggetti, privati e imprese, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di 
attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.


QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA MISURA


I soggetti sopra indicati hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione del pagamento delle rate dei mutui di cui sopra, scegliendo tra:


• sospensione dell'intera rata e 
• sospensione della sola quota capitale.


La sospensione può essere richiesta per una sola volta fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (7 agosto 2026, salvo eventuali ulteriori proroghe).


Sospensione dell’intera rata – In questo caso, nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali che vengono distribuiti proporzionalmente sulle rate del piano di rimborso e che saranno corrisposti dal cliente (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento della prima rata successiva al termine del periodo di sospensione, per una durata che sarà definita sulla base della scelta espressa dal cliente medesimo con la propria richiesta.

Il conteggio degli interessi viene eseguito in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra ABI e le Associazioni dei Consumatori (debito residuo per tasso di interesse contrattualmente pattuito per il periodo di sospensione richiesto).


Sospensione della sola quota capitale – In questo caso, durante il periodo di sospensione il cliente 
sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste.


La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso in cui il cliente scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al 
pagamento della quota interessi. La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

 

CON QUALI MODALITA’ VA FATTA LA RICHIESTA


Gli interessati potranno presentare la richiesta compilando l’apposito modulo di richiesta messo a disposizione dalla Banca con autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.


QUALI SONO I TERMINI PER LA RICHIESTA


La richiesta di sospensione deve essere presentata entro il 1° Settembre 2025.

 

***

 

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 13 agosto 2024 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024 (Ordinanza n. 1095)” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 198 del 24 agosto 2024).


In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 dell’Ordinanza sopra richiamata, si informa la Spettabile Clientela che è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui. 


Si segnala altresì che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2025 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it) e sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2025 – è stato prorogato “lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024”.


CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti, privati e imprese, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati.


QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA MISURA


I soggetti sopra indicati hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione del pagamento delle rate dei mutui di cui sopra, scegliendo tra:


• sospensione dell'intera rata e 
• sospensione della sola quota capitale.


La sospensione può essere richiesta per una sola volta fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (7 agosto 2026, salvo eventuali ulteriori proroghe) come nel caso dei terreni agricoli.


Sospensione dell’intera rata – In questo caso, nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali che vengono distribuiti proporzionalmente sulle rate del piano di rimborso e che saranno corrisposti dal cliente (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento della prima rata successiva al termine del periodo di sospensione, per una durata che sarà definita sulla base della scelta espressa dal cliente medesimo con la propria richiesta.
Il conteggio degli interessi viene eseguito in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra ABI e le Associazioni dei Consumatori (debito residuo per tasso di interesse contrattualmente pattuito per il periodo di sospensione richiesto).


Sospensione della sola quota capitale – In questo caso, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste.
La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso in cui il cliente scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.
La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.


CON QUALI MODALITA’ VA FATTA LA RICHIESTA


Gli interessati potranno presentare la richiesta compilando l’apposito modulo di richiesta messo a disposizione dalla Banca con autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

QUALI SONO I TERMINI PER LA RICHIESTA
La richiesta di sospensione deve essere presentata entro il 1° Settembre 2025

 

 

***

 

 

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 30 luglio 2024 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della città metropolitana di Venezia, delle province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del comune di Badia Polesine, in provincia di Rovigo e nei i territori posti su entrambe le sponde dell’Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024. (Ordinanza n. 1093)” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 del 09 agosto 2024).


In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 dell’Ordinanza sopra richiamata, si informa la Spettabile Clientela che è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui. Si segnala altresì che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2025 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it) e sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2025 – è stato prorogato “di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della città metropolitana di Venezia, delle province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del comune di Badia Polesine, in provincia di Rovigo e nei i territori posti su entrambe le sponde dell’Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce, nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024”.


CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI


I soggetti, privati e imprese, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di 
natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.


QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA MISURA


I soggetti sopra indicati hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione del 
pagamento delle rate dei mutui di cui sopra, scegliendo tra:
• sospensione dell'intera rata e 
• sospensione della sola quota capitale.


La sospensione può essere richiesta per una sola volta fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (3 luglio 2026, salvo eventuali ulteriori 
proroghe).


Sospensione dell’intera rata – In questo caso, nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali 
che vengono distribuiti proporzionalmente sulle rate del piano di rimborso e che saranno corrisposti dal 
cliente (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento della prima rata successiva al 
termine del periodo di sospensione, per una durata che sarà definita sulla base della scelta espressa dal
cliente medesimo con la propria richiesta.
Il conteggio degli interessi viene eseguito in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra ABI e le Associazioni dei Consumatori (debito residuo per tasso di interesse contrattualmente pattuito per il periodo di sospensione richiesto).


Sospensione della sola quota capitale – In questo caso, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste.
La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso in cui il cliente scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi. La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.


CON QUALI MODALITA’ VA FATTA LA RICHIESTA


Gli interessati potranno presentare la richiesta compilando l’apposito modulo di richiesta messo a disposizione dalla Banca con autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.


QUALI SONO I TERMINI PER LA RICHIESTA


La richiesta di sospensione deve essere presentata entro il 1° Settembre 2025

 

 

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 1 agosto 2024 “Primi interventi urgenti di  protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della  regione Autonoma Valle d’Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024. (Ordinanza n. 1094)” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 187 del 10 agosto 2024).


In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 dell’Ordinanza sopra richiamata, si informa la Spettabile Clientela che è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui. 
Si segnala altresì che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2025 – pubblicata sul sito del  Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it) e sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2025 – è stato prorogato “di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Autonoma Valle d’Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024”.

 


CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI


I soggetti, privati e imprese, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

 


QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA MISURA
I soggetti sopra indicati hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione del  pagamento delle rate dei mutui di cui sopra, scegliendo tra:


• sospensione dell'intera rata e 
• sospensione della sola quota capitale.


La sospensione può essere richiesta per una sola volta fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto 
immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (22 luglio 2026, salvo 
eventuali proroghe).


Sospensione dell’intera rata – In questo caso, nel periodo di sospensione maturano gli interessi  contrattuali che vengono distribuiti proporzionalmente sulle rate del piano di rimborso e che saranno corrisposti dal cliente (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento della prima rata successiva al termine del periodo di sospensione, per una durata che sarà definita sulla base della scelta espressa dal cliente medesimo con la propria richiesta.


Il conteggio degli interessi viene eseguito in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra ABI e le Associazioni dei Consumatori (debito residuo per tasso di interesse contrattualmente pattuito per il periodo di sospensione richiesto).


Sospensione della sola quota capitale – In questo caso, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste.
La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso in cui il cliente scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.


La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.


CON QUALI MODALITA’ VA FATTA LA RICHIESTA


Gli interessati potranno presentare la richiesta compilando l’apposito modulo di richiesta messo a 
disposizione dalla Banca con autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.


QUALI SONO I TERMINI PER LA RICHIESTA


La richiesta di sospensione deve essere presentata entro il 1° Settembre 2025.

 

 

 

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 24 settembre 2024 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche(Ordinanza n. 1.101)” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 232 del 3 ottobre 2024)..


In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 dell’Ordinanza sopra richiamata, si informa la Spettabile Clientela che è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui. Si segnala altresì che con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2025 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it) e sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025 – è stato previsto che “gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, sono estesi al territorio dei Comuni di Camerano, diCamerata Picena, di Castelfidardo, di Loreto, di Offagna e di Osimo della Provincia di Ancona, di Cartoceto, di Montefelcino e di San Costanzo della Provincia di Pesaro e Urbino, di Morrovalle, di Recanati della Provincia di Macerata colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal  giorno 18 settembre 2024”.


CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI


I soggetti, privati e imprese, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati.


QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA MISURA


I soggetti sopra indicati hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione del pagamento delle rate dei mutui di cui sopra, scegliendo tra:


• sospensione dell'intera rata e 
• sospensione della sola quota capitale.


La sospensione può essere richiesta per una sola volta fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto 
immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (21 settembre 2025, 
salvo eventuali proroghe) come nel caso dei terreni agricoli.


Sospensione dell’intera rata – In questo caso, nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali che vengono distribuiti proporzionalmente sulle rate del piano di rimborso e che saranno corrisposti dal cliente (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento della prima rata successiva al termine del periodo di sospensione, per una durata che sarà definita sulla base della scelta espressa dal cliente medesimo con la propria richiesta. Il conteggio degli interessi viene eseguito in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra ABI e le Associazioni dei Consumatori (debito residuo per tasso di interesse contrattualmente pattuito per il periodo di sospensione richiesto).


Sospensione della sola quota capitale – In questo caso, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste. La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto  salvo il caso in cui il cliente scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi. La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.


CON QUALI MODALITA’ VA FATTA LA RICHIESTA


Gli interessati potranno presentare la richiesta compilando l’apposito modulo di richiesta messo a 
disposizione dalla Banca con autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.


QUALI SONO I TERMINI PER LA RICHIESTA


La richiesta di sospensione deve essere presentata entro il 01 agosto 2025

 

 

 

 

 

 

 

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