Banca digitale. Pos, nuovi obblighi sui pagamenti elettronici a partire dal 30 giugno 2022


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di Monica Sirelli - Ufficio Marketing BTL Banca del Territorio Lombardo 

 

Il Pos diventa obbligatorio con la conversione in legge del decreto PNRR: con 229 voti favorevoli e 28 contrari, il Parlamento ha approvato in via definitiva il DL 152/2021 con cui viene convertito in legge il decreto PNRR, Piano nazionale di ripresa e resilienza.


Il provvedimento inizialmente disponeva che a partire dal 1° gennaio 2023 alla mancata accettazione di un pagamento di qualsiasi importo tramite carte di pagamento, si applicava una doppia sanzione amministrativa pecuniaria. Questo DL 152/2021 ha subito un’importante modifica con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 30 aprile n. 36, in cui diventa operativa la stretta del Fisco sull’uso del contante e i pagamenti in nero con la mancata emissione di scontrini e ricevute già a partire dal 30 giugno 2022.


Ma cosa c’entrano le sanzioni sul Pos con il Piano nazionale di ripresa e resilienza? La risposta a questa domanda sta nel fatto che la riduzione del contante e la promozione di strumenti di pagamento alternativi e digitali, rientrano, per il 1° semestre 2022, nella Milestone M1C1 -103 del Pnrr messa a punto dal Governo per contrastare l’evasione da omessa fatturazione o dalla mancata emissione dei corrispettivi così come la cosiddetta “evasione con consenso”, più difficile da far emergere in quanto prevede l’accordo tacito tra chi cede il bene o la prestazione di servizio e il cliente che lo acquista o ne usufruisce. La missione del Pnrr prevede espressamente l’emanazione di norme e misure regolamentari per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali, o della cosiddetta tax compliance così come per migliorare audit e controlli.


Doppia sanzione a chi rifiuta il Pos


Nel testo definitivo il quadro sanzionatorio per coloro che effettuando l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi (anche professionali) non rispettano la norma, secondo cui sono tenuti ad accettare anche pagamenti elettronici (transazioni con carte e bancomat), salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica, prevedono: una sanzione pecuniaria fissa di 30 euro; un’ulteriore sanzione pari al 4% del valore dell’operazione rifiutata.
Inoltre, è stato stabilito che per tali violazioni, relativamente alle procedure e ai termini, si seguono le norme generali sulle sanzioni amministrative dettate dalla legge 689/1981, ad eccezione per l’articolo 16, che disciplina il pagamento in misura ridotta; pertanto, al contravventore non è consentito pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione entro 60 giorni dalla contestazione immediata.


I controlli


Il decreto definisce, inoltre, le modalità di controllo delle violazioni. Gli addetti (anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria) possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dall’abitazione privata, con rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici. L’autorità deputata a ricevere il rapporto redatto dall’accertatore è il prefetto del territorio in cui è stata commessa l’irregolarità.

 

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Chi fosse interessato ad approfondire l’argomento può contattare la sua filiale di fiducia, considerando l’obbligo normativo emanato.