Il nostro sistema

I documenti societari

documenti societari 1

Attraverso questi documenti societari, condividiamo in modo trasparente le decisioni, le delibere e i principali dati contabili relativi alla nostra attività.

 

La disciplina CRD, Capital Requirements Directive, recepita dalla Banca d'Italia con la circolare 263/2006 ed entrata in vigore dal 2007, stabilisce che le istituzioni finanziarie pubblichino dati relativi al capitale e al risk management in base alle regole del Terzo Pilastro.

Il Titolo IV "Informativa al pubblico" della Circolare 263/06 della Banca d'Italia introduce l'obbligo di pubblicazione di informazioni riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti alla identificazione, alla misurazione e alla gestione dei rischi di primo e secondo pilastro con l'obiettivo di rafforzare la disciplina di mercato.

L'informativa è organizzata in quadri sinottici ("tavole"), come previsto dall'allegato A del Titolo IV Sezione II della suddetta Circolare, ciascuno dei quali riguarda una determinata area informativa distinta fra:

informazioni qualitative, con l'obiettivo di fornire una descrizione delle strategie, processi e metodologie nella misurazione e gestione dei rischi;

informazioni quantitative, con l'obiettivo di quantificare la consistenza patrimoniale delle Banche, i rischi cui le stesse sono esposte, l'effetto delle politiche di Credit Risk Mitigation (CRM) applicate.

A partire dal 1° gennaio 2019, l'informativa al Pubblico è redatta dalla capogruppo Cassa Centrale Banca. 

 

Procedure Deliberative in tema di Attività  di Rischio e Conflitti di Interesse nei confronti di Soggetti Collegati

La disciplina delle operazioni con parti correlate contenuta nel Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263 del 2006 (di seguito anche "Disposizioni") mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità  e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, le disposizioni di Vigilanza contenute nella citata circolare prevedono che ciascuna banca debba individuare in modo puntuale le Procedure Deliberative applicabili alle operazioni con Soggetti Collegati.